Il DPR 14 settembre 2011 n. 177 è un altro decreto. Regola chi può lavorare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Non sostituisce 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR. Si somma, se in azienda ci sono vasche, silos, fogne, serbatoi, cunicoli.
Qualificazione dell'impresa: procedura di sicurezza, DPI, rilevazione gas, personale formato, verifica di apprendimento, aggiornamento. Senza questo l'impresa non è qualificata per quel lavoro.
Il committente verifica che l'impresa sia qualificata. Non basta un DURC. Serve la formazione specifica di chi entra nel confine.
Il 177 rinviava a un accordo Stato-Regioni per contenuti e modalità. Fino al 2025 l'obbligo c'era, il numero di ore no.
Minimo 12 ore nette: 4 modulo giuridico-tecnico + 8 pratica. Pavimento, non tetto. Aggiornamento ogni 5 anni, almeno 4 ore di pratica.
Nella pratica del 177 si simulano emergenza da incendio o esplosione, anossia, gas tossici, recupero dell'infortunato. L'addetto antincendio del sito e la squadra spazi confinati non sono la stessa persona, se i ruoli non coincidono per nomina.
Autorespiratore o semimaschera secondo valutazione, imbracatura, tripode, rilevatore multi-gas, esplosimetro. Chi non li sa usare non entra. Punto.
Come il lavoro a caldo: si entra solo con permesso, sorvegliante fuori, comunicazione. Se manca l'uomo al foro, si ferma.
Quel decreto assorbe il Corpo forestale e dà competenze AIB ai Vigili del fuoco. Serve a chi studia l'organizzazione del CNVVF, non a qualificare l'operaio in cisterna.
Se il cliente ha confinati: corso 12 ore a parte, attestato ente, aggiornamento 4 ore / 5 anni. Non si scarica sul 2-FOR da 8 ore.